Ocm Vino, denominazioni Docg, Doc, Igt
«Circa l’impossibilità di utilizzare le menzioni specifiche tradizionali Docg, Doc e Igt si precisa che tali affermazioni non hanno alcun fondamento giuridico»
Al fine di fugare notizie allarmistiche, apparse recentemente su alcuni organi di stampa e relative all’impossibilità di utilizzare, per il futuro, le menzioni specifiche tradizionali Docg, Doc e Igt a seguito dell’entrata in vigore della nuova Ocm Vino, si precisa che tali affermazioni non hanno alcun fondamento giuridico.
Infatti l’Art. 54 par. 1, lett. a) del Reg. n. 479/2008, che entrerà in vigore dall’1 agosto 2009, stabilisce che le menzioni tradizionali potranno essere utilizzare per indicare che il prodotto reca una DOP o IGP, in loro sostituzione.
Pertanto tali Menzioni Tradizionali corrispondono alle Menzioni specifiche tradizionali nazionali di cui alla preesistente normativa comunitaria (allegato III del Reg. n. 753/2002) che, si ripete, per l’Italia sono: DOCG, DOC, Vino dolce naturale, IGT, Vin de Pays, Landwein. Tale impostazione della nuova Ocm Vino per la salvaguardia dell’uso delle menzioni specifiche tradizionali nazionali risponde alle esigenze espresse dall’Italia e dagli altri Paesi comunitari (Francia, Spagna, Portogallo ecc.) a spiccata vocazione per i vini a denominazione di origine.