5 maggio 2024
Aggiornato 17:30
Sentenza del Consiglio di Stato n. 4099/2008

Corridoi venatori: il Consiglio di Stato dà ragione a Confagricoltura Veneto e all'E.P.S.

Riconosciuta la validità della delibera che prevedeva che i «corridoi» riguardassero solo le aziende di nuova costituzione

Non è mai bello dire: avevamo ragione noi. Ma qualche volta si è costretti a dirlo, se i fatti lo confermano e perché ognuno si assuma le proprie responsabilità. I fatti consistono nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4099/2008 che, alla fine di un iter processuale alquanto tormentato, ha accolto il ricorso della Regione Veneto riconoscendo la validità della delibera che prevedeva che i «corridoi», cioè le distanze che le aziende faunistico-venatorie devono rispettare sia fra loro, sia verso gli altri istituti venatori privati, sia verso le aree a tutela, riguardassero solo le aziende di nuova costituzione. Le ragioni sono di chi ha sempre sostenuto, come Confagricoltura Veneto e l'Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.), con la tenacia di chi sa di poter contare su solidi argomenti, l'inutilità se non la dannosità dei corridoi in generale e l'impossibilità di applicarli alle aziende faunistico-venatorie già costituite ed operanti.

«Siamo particolarmente soddisfatti dell'esito di questa vicenda» dichiarano il presidente di Confagricoltura Veneto, Guidalberto di Canossa e dell'EPS Sezione veneta, Fabio Fioroni «in quanto siamo sempre stati convinti che applicare i corridoi alle aziende faunistico-venatorie già attive siginifica mettere in grave difficoltà delle realtà spesso benemerite nella tutela del territorio e della fauna, abbandonando ad un'attività venatoria indiscriminata, come quanto avvenuto in provincia di Treviso ha ampiamente dimostrato, territori ricchi di selvaggina e di rilevante interesse ambientale».

«All'enorme danno faunistico» aggiunge di Canossa «si sono poi sommati i guasti ingenti arrecati alle strutture ed alle produzioni agricole, in particolare frutteti, vigneti e impianti irrigui».
«Se si passa, poi, al piano giuridico» continuano di Canossa e Fioroni «appare insostenibile riconoscere efficacia retroattiva ad una norma, quella appunto sui «corridoi», nonostante fosse più sfavorevole per i destinatari. Il principio generale di irretroattività delle norme giuridiche, infatti, è codificato nel nostro ordinamento dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale».

«In conclusione» affermano i presidenti di Confagricoltura Veneto e dell'EPS Sezione veneta «nel ringraziare il presidente della Regione Galan, il presidente della IV Commissione consiliare Ruffato e tutti coloro che hanno sostenuto la nostra battaglia, teniamo a ribadire che la scelta operata dal Consiglio di Stato fa giustizia di un orientamento che metteva in discussione la gestione privata della caccia e la possibilità per gli agricoltori di percepire un reddito integrativo, scoraggiando la permanenza dell’attività agricola nelle aree svantaggiate del Veneto».