28 marzo 2024
Aggiornato 12:00
Rinnovi CCNL

Accordo 29 luglio 2008 Calzaturieri Uniontessile

Dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2010 per la parte economica e al 31 marzo 2012 per quella normativa

L’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani e Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (F.E.M.C.A.), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.), l’Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.), hanno firmato l’Accordo per il rinnovo del CCNL 18 maggio 2004 per i lavoratori addetti all'Industria delle Calzature con decorrenza dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2010 per la parte economica e al 31 marzo 2012 per quella normativa.

Una tantum
A tutti i lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2008 sarà corrisposta una «una tantum» di euro 114 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2008 che verrà rapportata all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2008 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore.
Tale importo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.

Minimi retributivi

Livelli

Minimi

al
30 giugno 2008

Aumenti

al
1° luglio 2008

Minimi

al
1° luglio 2008

Aumenti al 1° aprile 2009

Minimi al 1° aprile 2009

Aumenti al 1° dicembre 2009

Minimi al 1° dicembre 2009

1.709,00

48,00

1.757,00

38,00

1.795,00

33,00

1.828,00

1.589,00

44,00

1.633,00

35,00

1.668,00

30,00

1.698,00

1.456,00

42,50

1.498,50

33,50

1.532,00

29,00

1.561,00

1.385,00

40,00

1.425,00

31,50

1.456,50

27,50

1.484,00

1.330,00

39,00

1.369,00

31,00

1.400,00

26,50

1.426,50

3° super

1.302,00
1.274,00

38,00
37,00

1.340,00
1.311,00

30,00
29,50

1.370,00
1.340,50

26,00
25,00

1.396,00
1.365,50

2° super

1.241,50
1.212,00

35,50
35,00

1.277,00
1.247,00

28,00
27,50

1.305,00
1.274,50

24,50
24,00

1.329,50
1.298,50

1.219,00

21,00

1.040,00

16,50

1.056,50

14,50

1.071,00

Indennità di funzione Quadri
Dal 1° settembre 1995 viene riconosciuta una indennità di funzione ai lavoratori con qualifica di Quadro di euro 41,31 mensili. Tale indennità è assorbibile dai superminimi individuali.

Accordo 29 luglio 2007 Calzaturieri Uniontessile