24 agosto 2025
Aggiornato 09:30
Legittimo impedimento

Consulta: i Giudici valutino l'impegno indifferibile

Depositato il dispositivo della Sentenza della Corte Costituzionale: è necessaria una leale collaborazione

ROMA - «Spetta al giudice, ai fini del rinvio dell'udienza, valutare in concreto non solo la sussistenza in fatto dell'impedimento, ma anche il carattere assoluto e attuale dello stesso». E' questo uno dei passaggi chiave del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale, depositato questa sera, con cui i giudici hanno fissato dei paletti alla legge sul legittimo impedimento che tiene sospesi i processi al premier.

Secondo il dispositivo, 50 pagine scritte dal giudice Sabino Cassese, «ciò implica in particolare con riferimento alle ipotesi in esame, il potere del giudice di valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal presidente del Consiglio dei ministri, pur quanto riconducibile in astratto ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di governo ai sensi della legge censurata, dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta (anche alla luce del necessario bilanciamento con l'interesse costituzionalmente rilevante a celebrare il processo) di comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza di cui è chiesto il rinvio». Per questo motivo l'impedimento «non può essere generico e il rinvio dell'udienza da parte del giudice non può essere automatico».

Inoltre, «il principio della separazione dei poteri non è violato dalla previsione del potere del giudice di valutare in concreto l'impedimento, ma, eventualmente, soltanto dal suo cattivo esercizio, che deve rispondere al canone della leale collaborazione». Principio quest'ultimo che ha carattere bidirezionale, nel senso che esso riguarda anche il presidente del Consiglio dei ministri, la programmazione dei cui impegni, in quanto essi si traducano in altrettante cause di legittimo impedimento, è suscettibile a sua volta di incidere sullo svolgimento della funzione giurisdizionale. Trova pertanto applicazione, anche nel caso del titolare di funzione governativa, quanto questa Corte ha affermato con riferimento al legittimo impedimento di membri del Parlamento, tanto più che, a differenza di questi ultimi, il presidente del Consiglio dei ministri ha il potere di programmare una quota significativa degli impegni che possono costituire legittimo impedimento».