26 aprile 2024
Aggiornato 07:00
Informazione & Internet

Il Direttore di una testata online non risponde di contenuti diffamatori

Sentenza della Cassazione: «La figura non è equiparabile a quella del cartaceo»

ROMA - Il direttore di un giornale on line non è responsabile dei contenuti diffamatori pubblicati sul sito. La sua figura non è equiparabile a quella del direttore di un periodico cartaceo. E' quanto ha sancito la Suprema Corte che, con la sentenza 35511 depositata oggi, denunciando un vuoto normativo, ha annullato la condanna del direttore di un giornale telematico che si occupa di cronaca locale.

I FATTI - Il direttore era stato condannato dalla Corte d'Appello di Milano nel 2009 dopo che sul sito del giornale era stata pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell'ex ministro della giustizia. L'uomo ha impugnato la sentenza dei giudici milanesi, che a suo dire non avevano considerato che il reato di cui all'articolo 57 del codice penale, applicabile ai direttori della stampa, non potesse valere per i direttori dei giornali su internet.
Non solo. La prova della lettera, spiega il sito Cassazione.net, non poteva venire da una presunta pagina web stampata, anche perchè creare e stampare ex novo una pagina mai diffusa in rete sarebbe estremamente semplice. I giudici della quinta sezione penale hanno dato ragione al giornalista. Secondo il Collegio, internet non può essere assimilato alla carta stampata. Gli Ermellini hanno quindi concluso che «allo stato il sistema non prevede la punibilità ai sensi dell'art. 57 c. p. del direttore di un giornale on line».