29 marzo 2024
Aggiornato 05:30
«Grave iniquità delle clausole generali di contratto di ASL ed aziende ospedaliere della regione Lazio»

Tar Lazio: «basta ai pagamenti lumaca della sanità»

Pertanto il TAR Lazio ha ordinato alle amministrazioni sanitarie di conformarsi ai termini di pagamento e di decorrenza degli interessi moratori

Il TAR del Lazio, Sezione III quater, con sentenza del 22 ottobre 2008 , ha accertato la grave iniquità delle clausole generali di contratto di ASL ed aziende ospedaliere della regione Lazio relative sia ai termini di pagamento che alla misura degli interessi dovuti in presenza di ritardi nei pagamenti stessi.

Infatti le ASL romane e le principali aziende ospedaliere della Capitale (dai Polilinici Universitari al San Camillo – Forlanini) in bandi di gara per le forniture di beni e servizi avevano posto dei termini di pagamento e delle modalità di calcolo degli interessi sui ritardi di pagamento diversi da quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 che attua in Italia la direttiva CEE 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Pertanto il TAR Lazio ha ordinato alle amministrazioni sanitarie di conformarsi ai termini di pagamento e di decorrenza degli interessi moratori previsti dall’articolo 4 del Decreto legislativo 231/2002, nonché all’importo degli interessi di mora come definito dall’articolo 5 del medesimo decreto.

«Tale sentenza - ha dichiarato Ilario Perotto presidente di ANGEM – FIPE - riveste una centrale importanza per la attività di contrasto dei ritardi di pagamento poiché permetterà direttamente ad ANGEM (in quanto aderente a FIPE – CONFCOMMERCIO) di richiedere alla autorità giudiziaria l’accertamento della grave iniquità di condizioni generali concernenti la data dei pagamenti o le conseguenze del relativo ritardo troppo spesso presenti in capitolati di appalto e di inibirne l’uso.»