18 aprile 2024
Aggiornato 18:30
Ambiente e territorio

Nuovi limiti per la concentrazione di sostanze dannose alla salute

Si tratta di un provvedimento con il quale la Giunta ha inteso modificare quanto previsto dalla normativa nazionale, determinando una tabella per i limiti di concentrazione più rispondente alla natura del territorio veneto

Approvati dalla Giunta regionale i nuovi criteri per la determinazione dei limiti di contaminazione ammissibili sui suoli e nelle acque sotterranee relativamente alle sostanze e agli elementi dannosi alla salute oltre i quali scatta l’obbligo di intervenire con le procedure di legge per il risanamento dei siti.

Si tratta di un provvedimento con il quale la Giunta ha inteso modificare quanto previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. 3/4/2006 n.152), determinando una tabella per i limiti di concentrazione più rispondente alla natura del territorio veneto e in particolare a quello di tutta la fascia interessata dalla posa del gasdotto Porto Viro – Cavarzere. Nella bassa pianura veneta, infatti, si è più volte riscontrata la presenza di elementi quali l’arsenico (As), il Vanadio (V) lo stagno (Sn) e altri, quali solfati e cloruri, in concentrazioni più elevate rispetto ai limiti fissati dalle tabelle di legge, rilevandosi, di fatto, un fenomeno di inquinamento diffuso non determinato dalla volontà e dall’azione dell’uomo, ma da situazioni correlate esclusivamente alla natura del luogo.

Tuttavia, anche in questi casi, quando viene accertato il superamento dei valori tabellari, la legge impone l’attivazione delle procedure di bonifica ambientale a carico dei proprietari dei terreni, obbligati ad eseguire interventi di risanamento dei suoli o delle acque in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza naturale degli elementi per i quali si è riscontrato il superamento tabellare.

«Determinare i valori di fondo naturale per la zona indicata nel provvedimento – precisa l’assessore all’Ambiente, Giancarlo Conta -, valori che potranno essere adottati anche in altre del veneto con caratteristiche analoghe, comporta per tutti coloro che eseguono attività di movimentazione terra, scavi e quant’altro lungo gli argini e i canali, quindi Consorzi di Bonifica, Geni Civili, Magistrato Alle Acque, agricoltori ecc. avere dei riferimenti certi dei limiti di concentrazione delle sostanze contaminati. Limiti – ribadisce Conta - che saranno conseguentemente diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge proprio per la ragione che la natura con la sua azione e non l’uomo ne ha voluto la presenza».