25 aprile 2024
Aggiornato 09:00
Questioni di leggittimità costituzionali sollevati dal Governo sulle tariffe del servizio idrico integrato

Legge di riordino territoriale

Gilli: «Su questa parte non è cambiato nulla rispetto alla disciplina vigente»

In merito alla presunta illegittimità costituzionale sollevata dal Governo rispetto la legge regionale n. 10 del 2008 «Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni» relativamente agli aspetti tariffari del servizio idrico integrato (articolo 28), Luigi Gilli, assessore allo sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie e organizzazione della Regione Emilia-Romagna, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«La legge regionale n. 10 del 2008, rispetto il tema tariffario del servizio idrico integrato, non ha modificato nulla rispetto alla disciplina vigente. Si è limitata, con l’art. 28, a prevedere nella Regione il soggetto competente ad emanare la tariffa di riferimento. Infatti il metodo tariffario regionale era già stato determinato con la legge regionale n. 7 nel 2004.

La Regione Emilia Romagna non intende sottrarsi, come sua abitudine, al confronto istituzionale su questa materia. Chiediamo che il ministero dell’ambiente provveda la più presto ad emanare il decreto per la definizione della tariffa relativa ai servizi idrici, con l’obiettivo di garantire anche l’omogeneità di trattamento sul territorio nazionale.
È da diversi mesi che dall’amministrazione centrale dello Stato vengono adottate misure e norme che confermano un neo centralismo statale, forse non proprio propedeutico al federalismo».