27 aprile 2024
Aggiornato 00:30
Risparmio | Bond Argentina

Manca termine di recesso: contratto annullato

Il Tribunale di Cremona annulla l'acquisto di titoli argentini perché sottoscritto senza l’indicazione della facoltà i recedere entro 7 giorni

PARMA - Ancora un’altra sentenza del Tribunale di Cremona favorevole ai risparmiatori. Anche questa volta questo giudice con sentenza n. 264/10 ha annullato un contratto avente ad oggetto l’acquisto di titoli argentini e condannato l’Istituto di credito a rimborsare l’investimento, oltre agli interessi legali e alle spese di causa.

In tale sentenza Il Tribunale ha ravvisato la violazione dell’art. 30 TUF, perché, sebbene il contratto fosse stato stipulato presso l’abitazione dei risparmiatori ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale, agli stessi non era stato comunicato per iscritto che avevano termine di sette giorni per recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti.

«Il Tribunale di Cremona continua a ritenere che l’art. 30 TUF debba essere applicato non solo ai contratti di collocamento, ma anche a quelli di vendita di titoli alla c.d. clientela retail. Ed è ora che anche altri Tribunali cambino il loro orientamento e condividano la tesi secondo cui la norma va intesa in senso ampio, in modo da ricomprendervi ogni forma d’investimento» dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che insieme all’avv. Chiara Tommasetti dell’associazione consumeristica cremonese Campo di Marte ha difeso in giudizio gli investitori vittoriosi .

Sempre per l’avv. Franchi «non è ammissibile che via siano orientamenti tanto contrastanti in giurisprudenza, perché accade ancora che cause identiche a quelle di Cremona vangano decise in modo difforme da altri Tribunale, persino della stessa Regione. Se così continuano ad andare le cose, sarà sempre più convincere i cittadini dell’equità della giustizia».