Convocazione dell’assemblea di condominio e PEC
Il Tribunale di Bari ribadisce che in materia di forma dell’avviso la legge non pone vincoli
FIRENZE - Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 642 del 23 febbraio 2010, ribadisce che in materia di forma dell’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio la legge non pone vincoli.
Ciò vuol dire che, in assenza di particolari disposizioni del regolamento di condominio, l’avviso d’indizione dell’assemblea potrà essere comunicato in qualunque modo, anche oralmente. Unico limite: si deve essere in grado di dimostrare che il condomino sia stato avvisato nei termini fissati dalla legge (almeno 5 giorni prima dell’adunanza).
La sentenza e’ importante sotto due punti di vista:
- si ribadisce che, in assenza di specifiche disposizioni di legge, al condominio e’ applicabile quel principio di libertà delle forma degli atti giuridici; non poco in un periodo di esasperato formalismo e burocratizzazione;
- proprio questa libertà di forme agevola l’utilizzo di particolari strumenti tecnologici anche in materia di condominio, per esempio la posta elettronica certificata. In sostanza, non v’e’ dubbio di ritenere che l’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio possa essere spedito anche in forma elettronica laddove sia poi possibile avere certezza del suo ricevimento. Si tratta di uno strumento che, se utilizzato, permetterebbe un enorme risparmio in termini di costi e tempi, con buona pace delle tanto contestate spese postali!
Alessandro Gallucci, legale Aduc