Condominio: la Cassazione ribadisce che non è applicabile il principio dell’apparenza
Il reale proprietario (o usufruttuario) dell’appartamento risulta essere l’unico soggetto obbligato, nei confronti del condominio
FIRENZE - La Cassazione e’ tornata ad occuparsi del così detto condomino apparente e lo ha fatto con una sentenza dello scorso 12 luglio nella quale ha specificato che nel caso di richiesta giudiziale avanzata dall’amministratore del condominio per recuperare la quota di spese di competenza di un'unita’ immobiliare di proprietà esclusiva, essa deve essere rivolta solamente contro il reale proprietario (o usufruttuario) dell’appartamento, che risulta essere l’unico soggetto obbligato, nei confronti del condominio,a pagare le spese condominiali. L’apparenza – ossia quell’istituito giuridico che tutela l’affidamento dei terzi (vale a dire di soggetti estranei ad una determinata situazione) verso chi lasci intendere, anche solamente per il suo comportamento, di rivestire un determinato ruolo – non trova applicazione nei rapporti condominiali. (Cass. 12 luglio 2011 n. 15296).
In sostanza l’amministratore non può essere considerato un terzo e soprattutto, in ragione della funzione di pubblicità svolta dalla conservatoria dei pubblici registri immobiliari, egli potrà sempre sapere chi e’ il vero proprietario dell’appartamento. Chi riceve un decreto ingiuntivo e non e’ condomino, quindi, potrà opporvisi a giusta ragione. Si tratta dell’ennesima pronuncia che ribadisce questo principio a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 5035/02.
Alessandro Gallucci, legale Aduc esperto in condominio
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