Come ottenere il “Bonus Straordinario” dall’Inpgi
Spetta a giornalisti pensionati, disoccupati e cassaintegrati componenti di nuclei familiari a basso reddito
Come gli altri Enti pensionistici anche l’Inpgi erogherà il bonus straordinario ai giornalisti pensionati, disoccupati e cassaintegrati componenti di nuclei familiari a basso reddito, che ne facciano domanda.
Così ha disposto il «Decreto anti-crisi» adottato dal Governo contenente anche agevolazioni per le famiglie.
La misura del bonus, valido solo per l’anno 2009, varia da 200 euro, per i pensionati unici componenti del nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore, ai 15 mila euro, fino a 1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ai 35 mila euro.
Il termine per la presentazione della domanda, da compilarsi sul modulo approvato dall’Agenzia per le Entrate, è stato fissato al 31 gennaio 2009.
Tale domanda dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e il reddito complessivo.
L’Inpgi erogherà il bonus a coloro che ne hanno diritto entro il mese di marzo 2009.
Il DL 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 ha
Riportato le misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Le misure contenute nel decreto anticrisi sono indirizzare a diversi settori dell’economia e prevedono importanti agevolazioni per le famiglie.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza
La manovra anticrisi introduce un bonus straordinario per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito e che nel 2008 risultino essere titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 50, comma 1, lettera a), c-bis), d), i), l) del T.U.I.R., di pensione, di redditi diversi di cui all’art. 67, comma1, lettere i) e l) (limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente,ovvero dal coniuge non a carico) e di redditi fondiari per un ammontare non superiore a 2.500 euro.
Nucleo familiare
Nel computo del numero dei componenti di cui all’art. 12 del T.U.I.R si considerano il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non a carico, i figli e gli altri familiari a carico. Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo relativo a ciascun componente del nucleo familiare, riferito al periodo di imposta 2007, per il quale sussistono i requisiti di cui al periodo precedente.
Misura del beneficio
La misura del beneficio varia in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007, salvo in alternativa la facoltà prevista al comma 12 (erogazione del bonus con riferimento ai requisiti del 2008), ed è attribuito per gli importi di seguito indicati:
- 200 euro ai pensionati unici componenti del nucleo familiare e con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- 300 euro per il nucleo familiare di due componenti con un reddito complessivo non superiore a 17.000 euro;
- 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 17.000 euro;
- 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;
- 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;
- 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 22.000 euro;
- 1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 35.000 euro.
Il bonus in questione è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ed è cumulabile con la carta acquisti di cui all’art. 81, comma 32, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.
Erogazione del bonus con riferimento ai requisiti del 2007
Il beneficio in questione è erogato dai sostituti di imposta e dagli enti pensionistici su presentazione da parte del richiedente di una autocertificazione nella quale devono essere indicati i codici fiscali del coniuge non a carico, dei figli e degli altri familiari a carico, indicando anche la relazione di parentela e il possesso dei requisiti di reddito.
Per coloro che richiederanno il bonus con riferimento ai requisiti del 2007, il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 gennaio 2009 , su modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, disponibile nel nostro sito internet (cliccare qui per accedere ai moduli).
Termini per l’erogazione
Il bonus viene erogato dagli enti pensionistici entro il mese di marzo 2009, secondo l’ordine di presentazione delle richieste e nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. L’importo erogato è recuperato dai sostituti di imposta attraverso la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001, ed è indicato nel modello 770.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate
Entro il 30 aprile 2009 i sostituti di imposta trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le richieste ricevute e l’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
Erogazione del bonus con riferimento ai requisiti del 2008
In alternativa rispetto ai redditi 2007, il beneficio può essere richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare, sui redditi riferiti al periodo d’imposta 2008.
In questo caso la domanda va presentata entro il 31 marzo 2009 ed il beneficio in questione viene erogato dagli enti pensionistici entro il mese di maggio 2009 .
I sostituti trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009 le richieste ricevute e l’importo erogato.
Qualora il sostituto non provveda all’erogazione, il beneficiario deve presentare direttamente per via telematica la richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2009 (con riferimento ai requisiti 2007) ovvero entro il 30 giugno 2009 per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, o entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2008 (con riferimento ai requisiti 2008).
L’Agenzia delle Entrate effettua i controlli relativamente ai benefici erogati ed alle compensazioni effettuate dai sostituti d’imposta, i quali sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
Allegato
Modello per la richiesta al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza (art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)
Istruzioni per la compilazione del modello di richiesta