2 maggio 2024
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FASI - Circolare del 4 gennaio 2009

Contributi dei dirigenti di aziende industriali iscritti al FASI - anno 2009

Contribuzione maggiorata, Quota di Ingresso

Con la Circolare del 4 gennaio 2009 il Fasi ha chiarito che i contributi e le prestazioni per i dirigenti iscritti al FASI nell’anno 2009 sono i seguenti:

Ammontare dei contributi a carico degli iscritti
Come dispone il C.C.N.L. del 24 novembre 2004 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, non essendo intervenuti ulteriori Accordi tra le Parti, l'entità dei contributi da versare al FASI, per l'anno 2009, rimane invariata rispetto a quella prevista per l'anno 2008 che restano infrazionabili e dovuti trimestralmente.
Rimane, altresì, invariato il contributo aggiuntivo per ciascun genitore a carico
Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario.

Obbligati al versamento dei contributi FASI per il 2009
Obbligati al versamento dei contributi FASI per il 2009 sono i:
a) dirigenti in attività di servizio, appartenenti ad aziende che versano al Fondo il contributo per l'assistenza ai dirigenti in servizio: indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo individuale trimestrale è pari ad Euro 183,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, oltre all'eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad Euro 330,00.
b) dirigenti pensionati, con data di pensionamento uguale o successiva all'1.1.1988, già appartenenti ad aziende che versano da almeno quattro anni il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti: indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo individuale trimestrale è pari ad Euro 219,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, oltre all'eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad Euro 330,00;
c) titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente iscritto alla data del decesso e già titolare di pensione avente decorrenza uguale o successiva all'1.1.1988, già appartenenti ad aziende che versano da almeno quattro anni il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti: indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo individuale trimestrale è pari ad Euro 219,00, oltre all'eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad Euro 330,00;
d) dirigenti pensionati, titolari di pensione di reversibilità o ai superstiti, con data di pensionamento antecedente all'1.1.1988 già appartenenti ad aziende che versano da almeno quattro anni il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti: indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo individuale trimestrale è pari ad Euro 201,00, oltre all'eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad Euro 330,00;
e) dirigenti in servizio appartenenti ad aziende che non versano il contributo per l'assistenza ai dirigenti in servizio, nonché dirigenti in aspettativa già iscritti al FASI: indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di Euro 183,00 e del contributo aziendale di Euro 360,00, per un totale di Euro 543,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, oltre all'eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad Euro 330,00;
f) dirigenti pensionati, titolari di pensione di reversibilità o superstiti, già appartenenti ad aziende che non versano il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati o che non hanno ancora completato il periodo minimo di 4 anni di tale tipologia di contribuzione: indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di Euro 183,00 e del contributo aziendale di Euro 360,00, per un totale di Euro 543,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario da parte del dirigente pensionato, oltre all'eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad Euro 330,00;
g) prosecutori volontari dei contributi previdenziali: indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di Euro 183,00 e del contributo aziendale di Euro 360,00, per un totale di Euro 543,00 ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, oltre all'eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad Euro 330,00;
h) dirigenti di aziende tenute al versamento dei contributi al FASI, già iscritti al FASI stesso alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non ancora pensionati che usufruiscono dell'indennità sostitutiva del preavviso avente decorrenza in data successiva al 31.12.2006, purché presentino richiesta al FASI di mantenere l'iscrizione entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, dandone immediata comunicazione alla propria azienda: limitatamente al periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto da indennità, indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo individuale trimestrale è pari ad Euro 183,00, oltre all'eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad Euro 330,00.
I predetti contributi devono essere versati al FASI, nei termini sopra indicati, dall'azienda di appartenenza unitamente al contributo a carico dell'azienda stessa, previa trattenuta sulla retribuzione dell'interessato, specificatamente autorizzata.
i) dirigenti già iscritti al Fondo che risolvano il rapporto di lavoro senza riconoscimento del preavviso né lavorato né sostituito dalla corrispondente indennità, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, semprechè avanzino al FASI domanda di mantenimento dell'iscrizione entro due mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: indipendentemente dal nucleo familiare assistito, il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di Euro 183,00 e del contributo aziendale di Euro 360,00, per un totale di Euro 543,00, oltre all'eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad Euro 330,00;
j) dirigenti di aziende contribuenti al FASI che vadano ad operare alle dipendenze di una azienda estera controllata/controllante o collegata all'azienda contribuente, o che comunque risulti appartenere, come controllata o collegata, allo stesso gruppo di cui fa parte l'azienda contribuente al FASI: senza diritto alle prestazioni: versando un contributo trimestrale figurativo pari ad Euro 243,00; con diritto alle prestazioni: versando, indipendentemente dal nucleo familiare assistito, un contributo trimestrale pari alla somma del contributo individuale di Euro 183,00 e del contributo aziendale di Euro 360,00, per un totale di Euro 543,00, oltre all'eventuale contributo trimestrale per ciascun genitore a carico iscritto pari ad Euro 330,00;

Contribuzione maggiorata
Il contributo individuale dovuto dal dirigente che, successivamente al 31.12.2005, abbia acquisito il diritto al pensionamento, che non sia in attività di servizio e che non abbia raggiunto, quale dirigente in servizio, una anzianità di iscrizione al FASI di almeno 10 anni, anche non consecutivi, è maggiorato:
- del 25% del contributo individuale previsto per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, se l'anzianità è di almeno 2 anni e fino a 10 anni;
- del 50% del contributo individuale previsto per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, se l'anzianità è inferiore a due anni.
Al fine del raggiungimento delle predette anzianità si terrà conto anche dei periodi di iscrizione a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI (opportunamente documentati), poste in essere dalle aziende versanti al FASI i contributi di cui all'art. G del Regolamento.

Quota di Ingresso
La Quota di Ingresso, secondo quanto stabilito dalle Parti Sociali, è dovuta da coloro che si iscrivono o reiscrivono al Fondo e deve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.
Si precisa che, dall'1.1.2006, la Quota di Ingresso è pari ad Euro 500,00 ed è dovuta:
-dai dirigenti in servizio che si iscrivono al Fondo oltre sei mesi dalla data di nomina;
-dai dirigenti pensionati, anche se già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI;
-dai dirigenti che si iscrivono al FASI, in caso di confluenza collettiva;
-dai dirigenti all'estero che si iscrivono a sensi dell'articolo 2 lettera f) dello Statuto.
Sempre dall'1.1.2006, la Quota di Ingresso è maggiorata ad Euro 1.500,00 nei seguenti casi:
-dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la domanda di iscrizione viene inoltrata oltre i 18 mesi dalla nomina o dalla assunzione;
-dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivono dopo 6 mesi dalla data della confluenza stessa;
-dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti dell'iscrizione al FASI) che successivamente si reiscrivono.
La quota di ingresso non è, invece, dovuta:
-dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con raccomandata, entro sei mesi dalla nomina o dall'assunzione;
-dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
-dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.

Allegato
FASI - Circolare del 4 gennaio 2009