31 luglio 2025
Aggiornato 06:00
Ministero dell'Interno, Circolare del 28 ottobre 2008, n. 4660

Ricongiungimenti familiari immigrati: chiarimenti sulle novità del D.Lgs. del 3 ottobre 2008, n. 160

Modifica dei requisiti soggettivi, reddito, assicurazione sanitaria, stato di salute, documentazione probatoria, visto di ingresso diretto

Con la circolare del 28 ottobre 2008, n. 4660 il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha chiarito fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del T.U. sull’immigrazione, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. del 3 ottobre 2008, n.160.

Modifica dei requisiti soggettivi
La domanda di ricongiungimento ammessa a favore del coniuge non legalmente separato purché di età non inferiore a diciotto anni; dei figli minori; dei figli maggiorenni solo se non possano permanentemente provvedere alle proprie esigenze di vita; dei genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero dei genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e, gravi motivi di salute.

Reddito
Per quanto attiene al reddito, lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.

Assicurazione sanitaria
E' stato introdotto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultra sessantacinquenni - una assicurazione sanitaria o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

Requisiti soggettivi delle persone da ricongiungere
a) Coniuge: è ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età non inferiore a diciotto anni.
b) Figli: previsti particolari casi di ricongiungimento familiare con figli maggiorenni in ragione del loro stato di salute.
c) Genitori: è ammessa la richiesta di ricongiungimento familiare per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e, gravi motivi di salute.

Documentazione probatoria
Con riferimento alla documentazione probatoria circa i rapporti di famiglia e lo stato di salute, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell'esame del DNA.

Visto di ingresso diretto
Infine, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.
(fonte: sito del Ministero dell'Interno - www.interno.it )

Maggiori dettagli sono riportati nella allegata circolare

Differenza tra stranieri clandestini ed irregolari
Vale la pena a take riguardi ricordare la differenza operata dal Ministero dell’Interno circa gli stranieri clandestini ed irregolari.
a) Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso. I clandestini, secondo la normativa vigente, devono essere respinti alla frontiera o espulsi
b) Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all'ingresso in Italia

Espulsioni
Non possono essere espulsi immediatamente se:
- occorre prestare loro soccorso
- occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità
- occorre preparare i documenti per il viaggio
- non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo
- devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea e assistenza (art.14 del Testo Unico n. 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti che occorrono per l'esecuzione dell'espulsione (anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni) e per la realizzazione di interventi assistenziali.

Ministero dell'Interno, Circolare del 28 ottobre 2008, n. 4660
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008