Guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata
Modifiche al R.D. n. 635 del 1940, di esecuzione del T.U delle leggi di pubblica sicurezza
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2008, n. 234 è’ stato pubblicato il D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, che ha apportato alcune modifiche al Titolo IV del R.D. n. 635/1940 (per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.
Il D..P.R., che entrerà in vigore il 21 ottobre 2008, adegua la normativa italiana alle norme fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di sicurezza privata, evitando tra l’altro allo Stato Italiano conseguenze finanziarie derivanti dalla non ottemperanza alla Sentenza 13 dicembre 2007, C-465/05 della Corte di Giustizia Europea.
Per l’accertamento della sussistenza delle caratteristiche e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell’interno.
Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza.
Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare l’esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell’impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa.