23 aprile 2024
Aggiornato 11:00
Assoedilizia

La prostituzione, via dalle strade: e dunque nelle case

Se così è, c'è da chiedersi se l'esercizio libero ed autonomo della prostituzione, non riconducibile ad alcuna forma di organizzazione o di sfruttamento (poiché presumiamo che in tal caso si ritenga attività illecita) sia da considerarsi lecito.

Sorge, in questa ipotesi, il problema di escluderlo per chi, condominio o proprietario che loca, non intendesse permettere l'insediamento in un fabbricato di tale attività.
Confedilizia ha suggerito di inserire nel regolamento condominiale una apposita clausola, da approvarsi all'unanimità da parte di una assemblea totalitaria.

Aggiungiamo, sull'altro aspetto, che nei nuovi contratti di locazione occorre inserire, da subito, un patto che ponga il «divieto di esercizio della prostituzione in qualsiasi forma, nonché di attività connesse», pena la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile.