19 aprile 2024
Aggiornato 18:30
L'allarme terrorismo

Le misure di sicurezza negli aeroporti europei

L'Italia ha deciso di dotare gli scali di Fiumicino, Malpensa e Venezia dei full body scanner per potenziare i controlli al passaggio

ROMA - Le misure di sicurezza negli aeroporti sono tornate alla ribalta dopo il fallito attentato su un volo partito da Amsterdam e diretto a Detroit. L'Italia ha deciso di dotare gli scali di Fiumicino, Malpensa e Venezia dei full body scanner per potenziare i controlli al passaggio dei varchi di sicurezza. La materia della sicurezza degli aeroporti è comunque disciplinata a livello europeo.

Dopo l'attentato dell'11 settembre del 2001, è stato infatti deliberato il Regolamento CE 2320/2002 con l'obiettivo di redigere norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, partendo dall'allegato 17 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre del 1944.
Nel preambolo, il regolamento europeo esordisce con la considerazione che «gli attentati criminali commessi a New York e Washington l'11 settembre 2001 indicano che il terrorismo rappresenta una delle più gravi minacce per gli ideali di democrazia e libertà e per i valori della pace, che sono il fondamento stesso dell'Unione europea».

In particolare si prescrive che il «controllo delle misure di sicurezza richiede l'istituzione, a livello nazionale, di adeguati sistemi di controllo della qualità e l'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione, allo scopo di verificare l'efficacia di ciascun sistema nazionale».

Il Regolamento stabilisce inoltre che «ciascuno Stato membro adotta un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, inteso a garantire l'applicazione delle norme comuni». L'allegato al Regolamento stabilisce poi i parametri per la sicurezza. I requisiti essenziali devono riguardare: i controlli di sicurezza effettuati su passeggeri, bagagli, merci, corriere espresso, colli espressi, posta e provviste per il vettovagliamento e altre forniture di bordo; la protezione e il controllo dell'accesso all'area lato volo, alle aree sterili e ad altre zone e strutture sensibili dell'aeroporto e l'utilizzo efficace delle apparecchiature per la sicurezza.

Per i controlli dei passeggeri ai varchi di sicurezza sono previsti ispezione manuale o il controllo attraverso portale magnetico per la rilevazione dei metalli.

«Se utilizzato, il portale magnetico per la rivelazione dei metalli - si legge nel regolamento - deve essere calibrato a un livello tale da garantire ragionevolmente che sia possibile rilevare piccoli oggetti metallici». Il controllo del bagaglio a mano deve invece essere controllato manualmente oppure tramite controlloradiogeno o controllo radiogeno ad alta definizione mediante TIP (Threat Image Projection). Il bagaglio in stiva va invece contrassegnato adeguatamente ed essere sottoposto ai controlli manuali o radiogeni e, per il 10% devono essere effettuati ulteriori controlli.

Successivamente, è stato emanato un nuovo regolamento CE numero 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il precedente provvedimento con l'obiettivo di «semplificare, armonizzare e chiarire le norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicurezza». Il nuovo regolamento stabilisce che «ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'unica autorità responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione delle norme di sicurezza, anche nell'eventualita' in cui al suo interno operassero due o più organismi competenti nel settore della sicurezza aerea».

Viene stabilito inoltre che «ogni operatore aeroportuale redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza dell'aeroporto.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che l'operatore aeroportuale deve seguire per rispettare il presente regolamento e il programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato membro in cui è situato l'aeroporto.

Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali l'operatore aeroportuale deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure. La vigilanza sul rispetto delle norme è affidata a un'autorita' responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni.

Per quanto riguarda i controlli ai passeggeri, il nuovo Regolamento stabilisce che «tutti i passeggeri originanti, i passeggeri in transito diretto e i passeggeri in transito indiretto, nonché il loro bagaglio a mano devono essere sottoposti a controllo (screening) allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti nelle aree sterili ed a bordo degli aeromobili».

Dopo quest'ultimo regolamento, è poi intervenuto un altro Regolamento CE 272/2009, che integra le norme sulla sicurezza. Per il controllo delle persone sono previste: ispezione manuale; portali magnetici per la rilevazione dei metalli; apparecchiature magnetiche portatili per la rilevazione dei metalli; cani antiesplosivo e apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi. Per il controllo dei bagagli a mano, sono previste: ispezione manuale; ispezione visiva; apparecchiature radiogene; apparecchiature di rilevazione di esplosivi; cani antiesplosivo e apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi. Per lo screening di liquidi, gel e aerosol: assaggio o prova sulla pelle; ispezione visiva; apparecchiature radiogene; apparecchiature di rilevazione di esplosivi; cani antiesplosivo; apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi; strisce chimiche reattive e scanner per liquidi in bottiglia.

Per i controlli dei bagagli da stiva sono invece previste: ispezione manuale; ispezione visiva; apparecchiature radiogene; apparecchiature di rilevazione di esplosivi; cani antiesplosivo; apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi e camera di simulazione.