4 maggio 2024
Aggiornato 14:00

5 per mille: Entro il 20 aprile l’iscrizione 2009 per via telematica

Sono tenuti ad iscriversi anche gli enti presenti negli elenchi degli anni precedenti

Parte la campagna per l’iscrizione al cinque per mille 2009. Quest’anno l’Agenzia delle entrate curerà non solo la predisposizione dell’elenco degli enti del volontariato, come avvenuto per il passato, ma anche l’elenco per le associazioni sportive dilettantistiche.
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno, quindi, iscriversi utilizzando i servizi telematici (Fisconline o Entratel) o ricorrendo agli intermediari autorizzati. Sul sito Internet, www.agenziaentrate.gov.it, sono disponibili il nuovo modello di iscrizione, le istruzioni e il software per la compilazione.
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 20 aprile 2009. Sono tenuti ad iscriversi anche gli enti presenti negli elenchi degli anni precedenti.

Enti del volontariato – I soggetti che possono proporre la domanda sono le Onlus, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della legge 383 del 2000 e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460.

Le novità per le associazioni sportive dilettantistiche – Da quest’anno anche le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare domanda di iscrizione in uno specifico elenco curato dall’Agenzia. Le modalità per l’iscrizione telematica e i tempi sono del tutto simili a quelle previste per gli enti del volontariato.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possono accedere al beneficio sono solo quelle riconosciute dal Coni, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Altra condizione essenziale per la partecipazione è che svolgano prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport di giovani di età inferiore a 18 anni
- avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore ai 60 anni
- avviamento alla pratica sportiva in favore di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Dal 28 aprile saranno consultabili sul sito dell’Agenzia gli elenchi del 5 per mille – L’Agenzia delle Entrate formerà, sulla base delle domande di iscrizione trasmesse, esclusivamente in via telematica, l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.
L’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università sarà curato dal competente Ministero, che acquisirà le domande di iscrizione, anch’esse trasmesse in via telematica.
Per gli enti della ricerca sanitaria, invece, sarà il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a predisporre l’elenco e a trasmetterlo in via telematica all’Amministrazione finanziaria.
I quattro elenchi verranno resi pubblici e saranno consultabili, a partire dal 28 aprile 2009, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Anche i Comuni, per le attività sociali da essi svolte, possono accedere al beneficio. I contribuenti possono esprimere la propria preferenza unicamente per il comune di residenza.

Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche: adempimenti e scadenze - Per correggere gli eventuali errori di iscrizione rilevati negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche occorre rivolgersi, entro il 5 maggio 2009, alle competenti direzioni regionali. L’11 maggio successivo, sarà pubblicata una nuova versione aggiornata degli elenchi con le correzioni effettuate.

Gli enti del volontariato iscritti devono spedire, con raccomandata con ricevuta di ritorno, obbligatoriamente entro il 30 giugno 2009, una dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia, attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto al beneficio. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ente e corredata da copia del documento di riconoscimento, va trasmessa alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono anch’esse redigere analoga dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia, attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto al beneficio. Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ente e corredata da copia del documento di riconoscimento va indirizzata all’Ufficio territoriale del Coni nel cui ambito si trova la sede dell’associazione.

Tra le novità di quest’anno, si segnala, inoltre, che per agevolare la predisposizione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica consente la stampa del modello di dichiarazione sostitutiva, parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione, che va completato a cura del rappresentante legale dell’ente.

Viene confermato anche per il 2009, per tutte le tipologie di beneficiari, l’obbligo di redazione – entro un anno dalla ricezione delle somme – di un apposito rendiconto, dal quale dovrà risultare l’effettiva destinazione degli importi assegnati.