16 aprile 2024
Aggiornato 17:00
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota del 21 gennaio 2009, n. 292

Datori di lavoro esonerati dall'obbligo di assunzione dei disabili

Proroga di invio del prospetto al 28 febbraio 2009. Le sanzioni per ritardato od omesso invio del prospetto informativo

Con Nota del 1 gennaio 2009, n. 292 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha prorogato fino al 28 febbraio 2009 il termine per la trasmissione telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili da parte dei datori di lavoro esonerati dall'obbligo, già stabilito per la fine di gennaio 2009.

Obbligati
Come noto i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti (soggetti agli obblighi di cui alla L. n. 68 del 1999) devono trasmettere entro la data del 31 gennaio 2009 il prospetto informativo, con dati aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, ai servizi competenti.

Invio solo telematico
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi.
Per permettere ai servizi competenti di adeguare i sistemi alle novità legislative i datori di lavoro possono inviare i prospetti a partire dal 15 gennaio 2009..
In sede di prima applicazione, e in attesa dell’emanazione dell’apposito decreto interministeriale, tale comunicazione deve essere effettuata a prescindere se siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
I datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità produttive in più province della medesima regione inviano i prospetti informativi aziendali alla Regione di appartenenza, secondo le modalità in uso.
I datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità produttive in province di regioni diverse, devono dunque inviare i prospetti informativi aziendali al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it/co.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a trasferire i prospetti informativi inviati dai datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità locali in province ubicate in regioni diverse a tutte le regioni competenti.

Sanzioni per ritardato od omesso invio del prospetto informativo
Le sanzioni applicabili sono quelle indicate nell'art. 15,comma1, della legge n. 68 del 1999 per ritardato invio del prospetto informativo, maggiorata di un importo (28,02 ¤) per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 365 giorni per ciascun prospetto annuale omesso.

Allegato:
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota del 21 gennaio 2009, n. 292