20 aprile 2024
Aggiornato 02:30
Entro il 14 settembre 2019

Nuovo decreto legislativo sulla detenzione di armi: ecco le novità

Tutti i detentori che non siano titolari di un porto d’armi in corso di validità, l'obbligo di presentazione entro il 14 settembre 2019 del certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi, salvo che non sia stato già prodotto nei cinque anni antecedenti

TRIESTE – Tutti i detentori che non siano titolari di un porto d’armi in corso di validità, l'obbligo di presentazione entro il 14 settembre 2019 del certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi, salvo che non sia stato già prodotto nei cinque anni antecedenti. A stabilirlo è un nuovo decreto legislativo sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

IL CERTIFICATO medico viene rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente Asl) o da un medico militare (della polizia di Stato o dei vigili del fuoco, in quanto a esso equiparato); dallo stesso deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il decreto legislativo 104/18 impone l’obbligo della presentazione la certificazione ogni 5 anni e fissa sempre in 5 anni la durata delle licenze di porto di fucile, sia uso caccia che per lo sport del tiro a volo.

LA DIFFIDA - A far data dal 15 settembre 2019 gli uffici di Pubblica Sicurezza provvederanno a diffidare i soggetti inadempienti a presentare il certificato medico nei sessanta giorni successivi al ricevimento della diffida. La mancata presentazione della prescritta certificazione medica entro detto termine potrà comportare il ritiro delle armi a seguito di specifico provvedimento adottato ai sensi dell’art. 39 Tulps dal Prefetto. Si precisa che il privato detentore di armi, anche dopo il 15 settembre 2019, potrà sempre presentare spontaneamente il certificato in questione al competente ufficio di pubblica sicurezza (Questura di Trieste, Commissariati di Muggia e Duino Aurisina, Stazione Carabinieri di San Dorligo della Valle – Dolina) senza attendere il provvedimento di diffida da parte dell'ufficio medesimo. Qualora il detentore di armi non fosse più interessato al possesso delle stesse potrà cederle, verificando preventivamente che l’acquirente sia in possesso di idoneo titolo di polizia, oppure potrà rivolgersi all’ufficio di pubblica sicurezza territorialmente competente per il versamento e la successiva distruzione del materiale detenuto. Si ricorda che le armi ed il munizionamento detenuto non potranno comunque essere trasportati al di fuori del luogo di detenzione senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione al trasporto, da richiedere al competente ufficio armi.

LE COMUNICAZIONI di detenzione di armi o munizioni devono essere effettuate, anche a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre le 72 successive alla materiale disponibilità delle armi o munizioni e parimenti la comunicazione di cessione delle stesse. Negli stessi tempi, e con le stesse modalità, dovrà anche essere denunciata la variazione del luogo di detenzione, sempre che il detentore sia in possesso di idoneo titolo, o abbia preventivamente richiesto l’autorizzazione al trasporto. Nel caso di decesso del detentore, gli eredi, al fine di non rischiare di incorrere in possibili violazioni di legge, devono riferire all’autorità l’avvenuta scomparsa del congiunto.