Saldi invernali 2018 a Torino: si parte il 5 gennaio, l’ultimo giorno il 27 febbraio
Al via i saldi invernali, uno dei periodi migliori dell’anno per effettuare acquisti. Ecco come riconoscere una buona occasione da una «fregatura»
TORINO - Il count down è iniziato. No, non parliamo del Capodanno appena lasciato alle spalle, ma del giorno che darà il via al periodo dei saldi invernali 2018 a Torino. Dopo i regali di Natale, i torinesi si preparano a mettere nuovamente mano al portafoglio: i saldi inizieranno ufficialmente venerdì 5 gennaio non solo a Torino, ma in tutto il Piemonte, e proseguiranno fino a martedì 27 febbraio.
SALDI, COME RICONOSCERLI - Se da una parte il periodo dei saldi invernali rappresenta per i commercianti un momento per rilanciare i propri affari, anche i consumatori possono trovare alcune occasioni davvero imperdibili, con capi a prezzi abbordabili. L’attenzione deve essere però massima: a Torino deve infatti essere esposta la copia dell’informatica per i consumatori con le principali regole osservate. In caso di violazione, il consumatore ha il diritto di rivolgersi alla polizia municipale. La cosa principale da tener d’occhio è il prezzo, ovviamente: lo sconto effettuato dal negozio deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto.
LE REGOLE - Di seguito le regole a tutela dei consumatori:
1. nelle vendite di fine stagione invernali deve essere esposto obbligatoriamente:
- il prezzo normale di vendita iniziale;
- lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
- il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso;
2. è vietato all’operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
3. i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
4. tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
5. l'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
6. l'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
7. le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
8. le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
9. nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
10. nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.
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