24 aprile 2024
Aggiornato 06:30
Sanità ed istruzione

Vaccini obbligatori: il Veneto resiste e il Pd minaccia il commissariamneto

Il governatore Luca Zaia: «Il modello coercitivo, cioè dell'obbligo senza se e senza ma, senza spiegazioni, finisce che crea allontanamento vaccinale»

VENEZIA - «Il modello coercitivo, cioè dell'obbligo senza se e senza ma, senza spiegazioni, finisce che crea allontanamento vaccinale e non profilassi vaccinale». Così Luca Zaia, presidente del Veneto, sulle ultime vaccinazioni in materia vaccinale. «Il Veneto è l'unica Regione che ha una legge che non prevede l'obbligo vaccinale, ce l'ha da 10 anni e le performance vaccinali ci sono, perché dialoghiamo coi genitori - ha dichiarato Zaia -. La nuova legge prevede che ci sia un rapporto chiaro e definito tra l'istituto scolastico, la scuola per l'infanzia e la scuola privata per l'infanzia ed il genitore. Di mezzo c'è un certificato che deve attestare che siano state fatte tutte le vaccinazioni per legge». Zaia ha fatto sapere che la Regione «sta valutando, parola per parola, la legge per capire se ci sono varchi affinché la Regione possa evitare questa incombenza, per lo meno in maniera temporanea ai genitori».

In attesa di conoscere l'esito del ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge nazionale che impone l'obbligatorietà di dieci vaccini, la Regione del Veneto ha predisposto le «indicazioni regionali in regime transitorio di applicazione della legge Lorenzin». Nel testo del decreto, i tecnici del Veneto segnalano una vistosa incongruenza, che riguarda proprio quanto espresso nella legge nazionale 119/2017, che, all'articolo 3 comma 3, recita: »... per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso». Nel decreto i tecnici evidenziano quindi il contrasto con «quanto espresso all'articolo 3 bis che descrive le misure per l'anno scolastico 2019 dove al comma 5, recita: 'Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Il contenuto di questi articoli non rende chiaro - secondo la direzione regionale della sanità veneta - se le misure di restrizione alla frequenza scolastica siano applicabili sin dall'anno scolastico 2017/2018 e per l'anno scolastico 2018/2019, per i bambini già iscritti alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia ed alle scuole dell'infanzia prima dell'entrata in vigore della legge».

Quest'incongruenza, peraltro, fa parte dei contenuti del ricorso del Veneto alla Corte Costituzionale. Ne deriva che, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali, per quanto riguarda la frequenza dei servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia dall'anno scolastico 2017/2018 per i bambini già iscritti la regione applicherà il regime transitorio fino al 2019/2020 anno che prevede, invece, la decadenza dell'iscrizione.