24 aprile 2024
Aggiornato 08:00
Credito

Cessione del credito: i diritti del debitore

Ci sono due tipi di cessione del credito: la cessione pro soluto e la cessione pro solvendo

Cessione pro soluto e pro solvendo: cosa cambia per il debitore?
Cessione pro soluto e pro solvendo: cosa cambia per il debitore? Foto: Shutterstock

È possibile firmare un contratto di finanziamento con una banca o un istituto di credito e poi pagare le rate a un’altra società? Sì, è perfettamente legale. Significa che la società ha ceduto il credito che vantava nei confronti del debitore ad un ente terzo. L’operazione si chiama «cessione del credito» e può essere formalizzata anche senza consenso del debitore. L’unico diritto di quest’ultimo è quello di ricevere una comunicazione dell’avvenuta cessione, affinché sappia a chi deve saldare il debito.

Quando il credito non è cedibile
La legge elenca alcuni casi particolari che limitano il principio della libera cedibilità dei crediti. La cessione non è fattibile nel caso in cui il credito abbia un carattere strettamente personale. Rientrano in questa categoria i crediti agli alimenti e quelli per l’indennità di licenziamento. Un coniuge a cui la sentenza di separazione ha assegnato il diritto agli alimenti, non può cedere a un soggetto terzo la somma mensile, così come un lavoratore licenziato non ha il diritto di cedere il diritto alla liquidazione o alla buonuscita.

Cessione pro soluto e pro solvendo: cosa cambia per il debitore?
Ci sono due tipi di cessione del credito: la cessione pro soluto e la cessione pro solvendo. La prima presuppone che il cedente garantisca (con tutta la documentazione a sua disposizione) la solvibilità del debitore, mentre la seconda avviene senza garanzia di solvibilità. Le differenze tra le due modalità riguardano soltanto i due soggetti che effettuano la compravendita del credito, non il debitore. La formula contrattuale con cui il credito passa di mano, infatti, non modifica i diritti e i doveri del debitore. In alcun modo la cessione, che sia pro soluto o pro solvendo, libera il debitore dai suoi obblighi. Il suo consenso è irrilevante: il codice civile dà infatti per scontato che gli sia indifferente pagare il debito a un soggetto piuttosto che a un altro. Con la cessione, il «vecchio» creditore trasferisce al nuovo tutte le garanzie personali legate al credito; ad esempio, nei contratti di finanziamento con ipoteca, il nuovo creditore riceve anche la garanzia ipotecaria.

Cosa succede se la cessione non viene comunicata al debitore?
Nonostante la legge parli genericamente di «notifica», è sempre bene che la comunicazione al debitore avvenga in forma scritta, possibilmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Ora, presumiamo che, non essendo stato informato della cessione e del passaggio di consegne, il debitore continui a versare le rate al vecchio creditore, secondo le modalità previste in origine. In questo caso l’obbligo del debitore si considera soddisfatto: il nuovo creditore non potrà pretendere nuovamente la stessa rata. Soltanto a comunicazione ricevuta, il debitore si libererà dai suoi obblighi adempiendo nelle mani del creditore «subentrato», con cui potrà anche rinegoziare i termini dell’accordo. Il debitore potrà opporre al nuovo creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario.